Legge Regionale 6 del 2002
"Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette".
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. In applicazione della normativa nazionale vigente, in base alla quale è stabilito che:
a) l'Unione nazionale mutilati per il servizio (UNMS);
b) l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);
c) l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC);
d) l'Ente nazionale sordomuti (ENS);
e) l'Unione italiana ciechi (UIC)
sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene a esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali e economici delle rispettive associazioni di mutilati e invalidi, la Regione Puglia con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali nonché presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro. la formazione professionale, i trasporti. l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo. lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e per l'elevazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.
2. L'esercizio di tutela e rappresentanza è riconosciuto, altresì, agli organismi associativi che abbiano gli stessi scopi e finalità e siano in possesso del riconoscimento effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 2
(Nomine)
1. Tutti gli enti strumentali della Regione nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere, per le tematiche e le problematiche di competenza, alle rappresentanze regionali delle associazioni di cui all'articolo 1 la nomina di un membro rappresentante.
Art. 3
(Convenzioni)
1. Gli enti strumentali della Regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni o con cooperative sociali, emanazioni delle stesse associazioni di cui all'articolo 1 che abbiano espresso il 50 per cento dei soci con invalidità dal 46 per cento al 100 per cento, per delegare a esse lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla Pubblica amministrazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 8 marzo 2002
RAFFAELE FITTO
